PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delitto molestia insistente).

      1. Chiunque pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona offesa, è punito con la reclusione fino a due anni.
      2. Al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, il giudice può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, o al domicilio di parenti, di affini o di conoscenti della stessa.
      3. La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al comma 1 può presentare all'autorità giudiziaria competente formale richiesta di diffida all'autore delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del giudice, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia insistente.
      4. Se il reato è reiterato o commesso dopo specifica diffida da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, irrogata ai sensi del comma 3, la pena è aumentata fino a quattro anni.

Art. 2.
(Istituzione dello sportello aperto al pubblico e del numero verde nazionale).

      1. Presso ogni questura è istituito uno sportello aperto al pubblico a tutela delle persone che sono fatte oggetto di molestie insistenti, individuate ai sensi dell'articolo

 

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1. Ogni sportello deve prevedere la presenza di uno psicologo, di uno psichiatra e di un assistente sociale. È compito dello sportello prestare assistenza e sostegno alle persone che si ritengono vittime di molestie insistenti.
      2. È istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime di molestie insistenti, con il compito di fornire una prima assistenza psicologica e giuridica, e, in particolare, di indirizzare le vittime presso gli sportelli di cui al comma 1. Il numero verde nazionale è attivo 24 ore su 24 e il personale ad esso adibito è scelto, nell'ambito dell'organico del Ministero della giustizia, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in campo giuridico e psicologico.